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Infermiere Professionale

Dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739

Profilo

Art. 1

1.1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo:
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

1.2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa.
Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

1.3 - L'infermiere:
  •   partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
  •   identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
  •   pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
  •   garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;
  •   agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
  •   per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
  •   svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero - professionale.

Formazione

Art. 2

2.1 - La laurea di primo livello in Infermieristica, conseguita ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.